Art. 130
[1](art. 65, undicesimo e dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Ai sostituti, cui e' affidata la reggenza, sono applicabili le punizioni dell'ammenda e della censura. Nei casi in cui siano passibili di piu' gravi sanzioni si procede al loro esonero.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva