Art. 130

[1](art. 65, undicesimo e dodicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Ai sostituti, cui e' affidata la reggenza, sono applicabili le punizioni dell'ammenda e della censura. Nei casi in cui siano passibili di piu' gravi sanzioni si procede al loro esonero.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art130 · fonte su Normattiva