Art. 43
[1]Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.
[2]L'Amministrazione dello Stato che ha promossa la mobilitazione dell'ente o stabilimento a' sensi dell'articolo 9, o il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, nel caso di stabilimenti ausiliari, puo', per le violazioni di legge, ovvero di disposizioni generali o particolari da esso emanate, infliggere ai dirigenti degli enti e stabilimenti stessi, secondo la gravita' della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari;
- a)censura;
- b)sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato;
- c)sostituzione nell'ufficio o nel servizio;
- d)allontanamento dall'ente, impresa o stabilimento.
[3]Al posto della persona sostituita, l'autorita' che emette il provvedimento puo' nominare un commissario straordinario di sua scelta, conferendogli i necessari poteri tecnici ed amministrativi per assicurare la regolarita' della produzione.
Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva