Art. 43

[1]Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.

[2]L'Amministrazione dello Stato che ha promossa la mobilitazione dell'ente o stabilimento a' sensi dell'articolo 9, o il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, nel caso di stabilimenti ausiliari, puo', per le violazioni di legge, ovvero di disposizioni generali o particolari da esso emanate, infliggere ai dirigenti degli enti e stabilimenti stessi, secondo la gravita' della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari;

  • a)censura;
  • b)sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato;
  • c)sostituzione nell'ufficio o nel servizio;
  • d)allontanamento dall'ente, impresa o stabilimento.

[3]Al posto della persona sostituita, l'autorita' che emette il provvedimento puo' nominare un commissario straordinario di sua scelta, conferendogli i necessari poteri tecnici ed amministrativi per assicurare la regolarita' della produzione.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art43 · fonte su Normattiva