Art. 131

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[1](art. 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I sostituti reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente decreto, anche:

  • a)per rientro in servizio dell'agente;
  • b)per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;
  • c)per soppressione del posto;
  • d)su domanda dell'interessato. Il sostituto che cessi dalla reggenza non per sua colpa mantiene l'iscrizione nell'elenco fino al raggiungimento del limite massimo d'eta' per la partecipazione ai concorsi di immissione alla carriera ausiliaria del personale degli uffici locali como previsto dal precedente art. 63. La stessa disposizione si applica per gli altri sostituti iscritti nell'elenco. Qualora il sostituto raggiunga il limite di eta' previsto dal precedente secondo comma durante l'incarico di reggenza, la cancellazione dall'elenco avviene al termine della reggenza. La cancellazione dall'elenco non da' diritto ad alcun compenso ed essa puo' avvenire in ogni tempo a giudizio discrezionale dell'amministrazione. Il provvedimento e' disposto dal direttore provinciale; e' ammesso ricorso al direttore centrale degli uffici locali, il quale decide in via definitiva.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art131 · fonte su Normattiva