Art. 39
[2]La misura della pensione liquidata alla vedova dell'ufficiale giudiziario con o senza prole o agli orfani aventi diritto a pensione in base al presente testo unico non potra' in nessun caso essere inferiore a L. 1000.
[3]Fermo restando il limite minimo fissato dal comma precedente, quando l'ufficiale giudiziario sia morto in attivita' di servizio per cause diverse da quelle previste dalla lett. c) del precedente art. 26, la pensione che gli sarebbe spettata si computa ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui al precedente art. 38 in misura non inferiore a L. 2000.
[4]La pensione spettante alla vedova ed agli orfani aventi diritto in base al presente testo unico, quando l'ufficiale giudiziario sia cessato dal servizio o sia morto durante il servizio con 70 anni compiuti di eta' e con almeno 20 anni di servizio, non potra' essere inferiore a L. 3000.
[5]Nel caso di cui al precedente comma, qualora la pensione determinata con le norme dell'art. 38 del presente testo unico risulti inferiore a L. 3000, la differenza sara' posta a carico dello Stato.
[6]Le disposizioni dei due commi precedenti non sono applicabili agli orfani di cui al precedente art. 28.
[7]Nel caso previsto dall'art 30 del presente testo unico, se la pensione determinata con le norme di cui al precedente art. 38 risulti inferiore alla meta' dei proventi dell'ufficiale giudiziario accertati nell'ultimo anno di servizio e ridotti ai termini dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, la risultante suddetta sara' integrata da una quota a carico dello Stato nella misura stabilita dai comma quinto e sesto del precedente art. 36. 1012
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 novembre 1975, n. 586
10La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento".
L. 27 aprile 1981, n. 167
12La L. 27 aprile 1981, n. 167 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti