Art. 158
[2]Ai fini della presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 157 da parte dell'iscritto, o dei suoi superstiti, direttamente, o tramite la direzione provinciale delle poste, all'istituto postelegrafonici, si applicano i termini previsti dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva