Art. 158

[1](art. 3, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 97, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Ai fini della presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 157 da parte dell'iscritto, o dei suoi superstiti, direttamente, o tramite la direzione provinciale delle poste, all'istituto postelegrafonici, si applicano i termini previsti dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art158 · fonte su Normattiva