Art. 169

[1](art. 91 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I ricevitori, i portalettere ed i procaccia che, in sede di prima applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307 hanno conseguito l'inquadramento nella carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, in servizio in posti di lavoro che richiedono una prestazione inferiore a quella normale possono essere applicati, per l'integrazione della prestazione giornaliera, a mansioni interne nell'ufficio da cui l'agente dipende. Ove non sia possibile fare eseguire tale integrazione ed in attesa della riorganizzazione del servizio, il trattamento economico degli agenti interessati e' corrisposto in proporzione al numero delle ore lavorative stabilite nel decreto di istituzione del posto e successive modificazioni, ferma restando la possibilita' di applicarli in altra sede avente posti vacanti a prestazione intera.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art169 · fonte su Normattiva