Art. 170
[1](art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo nella qualita' di dirigente, senza nomina a titolare, e' valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio digerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito dI regolare nomina quale titolare di ricevitoria e' valutato nei concorsi come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano. Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva