Art. 171

[1](art. 74 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 24, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211)

[2]Qualora l'ammontare dello stipendio netto derivante al personale dal primo inquadramento previsto dalla legge 2 marzo 1963, n. 307, risulta inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della detta legge la differenza e' conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo. Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 211; e' conservata come "assegno ad persona" la eventuale differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della citata legge n. 211; tale assegno e' assorbito per effetto di miglioramenti economici che, per qualsiasi causa, abbiano a verificarsi.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art171 · fonte su Normattiva