Art. 20
[1](art. 11 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Negli uffici locali di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente non sono assegnate unita' della carriera esecutiva, salvo che per comprovate esigenze di servizio. Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica, non consegua piu' di 1.250 punti. Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici locali vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire quali siano gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sara' fissato dal regolamento di esecuzione. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1988, n. 554
7La L. 29 dicembre 1988, n. 554 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, [...] sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990"; ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1989".
Testo vigente dal 3 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva