Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1968 al 3 gennaio 1989. Leggi il testo vigente →
[1](art. 11 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Negli uffici locali di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente non sono assegnate unita' della carriera esecutiva, salvo che per comprovate esigenze di servizio. Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica, non consegua piu' di 1.250 punti. Ove i criteri relativi alla classifica degli uffici locali vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, dovessero essere variati, il punteggio complessivo per stabilire quali siano gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sara' fissato dal regolamento di esecuzione.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968 al 3 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva