Art. 82
[1](art. 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C ed E possono essere anche preposti, a domanda o d'ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo immediatamente superiore alla qualifica rivestita. Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a dirigere, a domanda, uffici locali di gruppo E. La norma, di cui al comma precedente, e' applicabile anche nei confronti degli impiegati con qualifica di direttore di gruppo C promossi alla qualifica immediatamente superiore.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva