Art. 32
[2]I membri della commissione, di cui ai precedenti articoli, non possono prendere parte a qualsiasi atto nel quale siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado. L'ispettore membro della commissione, che abbia eseguita l'inchiesta relativa al procedimento disciplinare demandato alla commissione, e' sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico, o, in mancanza, da uno dei membri supplenti. Non e' consentito di essere membri, contemporaneamente, della commissione centrale e delle commissioni provinciali per gli uffici locali. Il procedimento penale per i reati di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti dei membri della commissione produce la loro sospensione dalla carica e la condanna per i reati medesimi produce la loro decadenza. Sulla esclusione dei membri effettivi e supplenti delle predette commissioni, nominati ai sensi dell'art. 32 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i quali durante l'esercizio del mandato incorrano in punizioni superiori alla censura, deve essere sentito il parere della commissione centrale ed il conseguente provvedimento e' preso dal Ministro.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva