Art. 85

[1](art. 51, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I trasferimenti a domanda degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarita' di agenzia, o di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale degli uffici locali. Contro i provvedimenti del direttore provinciale e' ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il cui provvedimento e' definitivo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art85 · fonte su Normattiva