Art. 37
[1](art. 15 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Il personale di ruolo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in: personale della carriera di concetto; personale della carriera esecutiva; personale della carriera ausiliaria.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva