Art. 42
[1](art. 63 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B, oltre alle mansioni previste dal precedente art. 41, coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di controllo di cui al primo comma dell'art. 68. In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilita' per le operazioni che sono tenuti a controllare. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a sostituire il primo ufficiale reggente dell'ufficio.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva