Art. 69

[1](art. 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)

[2]Ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia e ai reggenti si applicano le norme circa la ritenuta cautelare contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. In ogni caso i direttori degli uffici locali, i titolari delle agenzie e i reggenti, non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilita' maggiore e diversa da quella attribuita all'amministrazione e da questa assunta. E' sempre salva la rivalsa, inoltre, dei direttori degli uffici locali, dei titolari delle agenzie e dei reggenti verso il responsabile diretto del danno.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art69 · fonte su Normattiva