Art. 47
[1](art. 19, nono, decimo e undicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]I fattorini applicati negli uffici locali e nelle agenzie sono addetti al recapito dei telegrammi e degli oggetti ammessi al trattamento del recapito per espresso in base alle vigenti leggi, regolamenti ed istruzioni. Hanno, altresi', l'obbligo di ritirare i telegrammi accettati dagli uffici succursali e di eseguire le prestazioni inerenti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi in genere. Gli agenti di 2ª e 3ª classe, ove occorra, possono essere addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi, purche' di eta' non superiore a 32 anni.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva