Art. 45
[1](art. 19, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Gli agenti addetti al servizio di procacciato provvedono al trasporto, scambio e consegna degli effetti postali. Provvedono, altresi', ove necessario, al servizio di recapito.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva