Art. 57

[1](art. 29 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo E sono conferiti mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di servizio effettivo. Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di reggente di ufficio locale o di agenzia. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono". Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 50, 53 e 55.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art57 · fonte su Normattiva