Art. 29
[2]La commissione centrale per gli uffici locali dovra' essere sentita sulle seguenti materie:
- 1)istituzione, riunione, soppressione degli uffici locali e delle agenzie;
- 2)riunione di due uffici locali esistenti nella stessa localita';
- 3)classificazione quinquennale degli uffici locali e delle agenzie;
- 4)nuovi incarichi di interesse pubblico agli uffici locali, alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie;
- 5)criteri per fissare l'assegno delle unita' necessarie a ciascun ufficio locale;
- 6)specificazione delle attribuzioni manuali degli agenti applicati al servizio interno degli uffici;
- 7)assegno numerico dei fattorini;
- 8)criteri e coefficienti numerici per i concorsi a direttore di ufficio locale di gruppo A, C ed E;
- 9)concorsi per titoli per la promozione alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo A e di gruppo E;
- 10)concorso per la promozione a primo ufficiale;
- 11)promozioni, per scrutinio, alle qualifiche di direttore di ufficio locale di gruppo B e D;
- 12)compenso per lo speciale interessamento e propaganda per incremento dei servizi a danaro;
- 13)ricorsi contro i provvedimenti disciplinari della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio inflitti dal direttore provinciale al personale degli uffici locali e delle agenzie;
- 14)incompatibilita' e divieti di cumulo d'impieghi;
- 15)prolungamento di aspettativa per motivi di particolare gravita';
- 16)ricorso avverso il provvedimento di dispensa, per motivi di salute, dal servizio del personale degli uffici locali adottato dal direttore generale o per sua delega, dal direttore centrale degli uffici locali e delle agenzie;
- 17)dispensa, decadenza, destituzione e riammissione del personale degli uffici locali e delle agenzie;
- 18)esclusione dei membri effettivi e supplenti delle commissioni per gli uffici locali. La commissione centrale per gli uffici locali delibera sulle seguenti materie:
- 1)ricorsi avverso i giudizi complessivi annuali;
- 2)ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio e a domanda dei direttori di ufficio locale;
- 3)ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio o a domanda degli ufficiali e degli agenti da una provincia ad un'altra. Delibera, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Per il personale degli uffici locali e delle agenzie nei casi in cui e' richiesto l'intervento del consiglio di amministrazione, le funzioni del consiglio stesso sono sostituite da quelle della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie. La commissione centrale esprime, inoltre il parere sui progetti di norme riguardanti gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie ed il relativo personale e su qualunque questione che il Ministro ritenga di sottoporre all'esame di essa.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva