Art. 29

[1](art. 5, 6, 30, 34, 71, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; artt. 2, 3, 5, 7, 10, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 92, 94, 95 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]La commissione centrale per gli uffici locali dovra' essere sentita sulle seguenti materie:

  • 1)istituzione, riunione, soppressione degli uffici locali e delle agenzie;
  • 2)riunione di due uffici locali esistenti nella stessa localita';
  • 3)classificazione quinquennale degli uffici locali e delle agenzie;
  • 4)nuovi incarichi di interesse pubblico agli uffici locali, alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie;
  • 5)criteri per fissare l'assegno delle unita' necessarie a ciascun ufficio locale;
  • 6)specificazione delle attribuzioni manuali degli agenti applicati al servizio interno degli uffici;
  • 7)assegno numerico dei fattorini;
  • 8)criteri e coefficienti numerici per i concorsi a direttore di ufficio locale di gruppo A, C ed E;
  • 9)concorsi per titoli per la promozione alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo A e di gruppo E;
  • 10)concorso per la promozione a primo ufficiale;
  • 11)promozioni, per scrutinio, alle qualifiche di direttore di ufficio locale di gruppo B e D;
  • 12)compenso per lo speciale interessamento e propaganda per incremento dei servizi a danaro;
  • 13)ricorsi contro i provvedimenti disciplinari della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio inflitti dal direttore provinciale al personale degli uffici locali e delle agenzie;
  • 14)incompatibilita' e divieti di cumulo d'impieghi;
  • 15)prolungamento di aspettativa per motivi di particolare gravita';
  • 16)ricorso avverso il provvedimento di dispensa, per motivi di salute, dal servizio del personale degli uffici locali adottato dal direttore generale o per sua delega, dal direttore centrale degli uffici locali e delle agenzie;
  • 17)dispensa, decadenza, destituzione e riammissione del personale degli uffici locali e delle agenzie;
  • 18)esclusione dei membri effettivi e supplenti delle commissioni per gli uffici locali. La commissione centrale per gli uffici locali delibera sulle seguenti materie:
  • 1)ricorsi avverso i giudizi complessivi annuali;
  • 2)ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio e a domanda dei direttori di ufficio locale;
  • 3)ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio o a domanda degli ufficiali e degli agenti da una provincia ad un'altra. Delibera, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Per il personale degli uffici locali e delle agenzie nei casi in cui e' richiesto l'intervento del consiglio di amministrazione, le funzioni del consiglio stesso sono sostituite da quelle della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie. La commissione centrale esprime, inoltre il parere sui progetti di norme riguardanti gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie ed il relativo personale e su qualunque questione che il Ministro ritenga di sottoporre all'esame di essa.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art29 · fonte su Normattiva