Art. 59

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[1](art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 832)

[2]La nomina in prova ad ufficiale di 3ª classe della carriera esecutiva degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e degli altri requisiti stabiliti nei successivi articoli. Gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso solo se appartenenti alla settima ed ottava categoria. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I concorsi per ufficiale di 3ª classe in prova possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province e tutti i cittadini possono parteciparvi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1974, N. 370)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1974, N. 370)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1974, N. 370)). Il programma di esame e' stabilito con il bando di concorso indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per lo svolgimento dei concorsi e per la loro definizione si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto con il presente decreto. ((Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti anche ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso. Per determinare il numero di posti da mettere a concorso per la nomina ad operatore d'esercizio in prova negli uffici locali potra' tenersi conto anche dei posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso, nelle tabelle XXII e XXIII previste dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi potranno essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli vacanti per collocamento a riposo che l'Amministrazione riterra' di mettere a concorso. Ove nello stesso triennio siano stati definiti piu' concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente. Gli idonei dei concorsi, effettuati limitatamente ad uffici aventi sede in determinati compartimenti o gruppi di compartimenti o province, hanno, rispetto agli idonei dei concorsi a carattere nazionale, la precedenza nelle assunzioni che l'Amministrazione riterra' necessario disporre presso gli uffici suddetti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie e sempre entro un triennio dalla data di approvazione stessa)). Nei concorsi ad ufficiale di 3ª classe in prova puo' essere riservata al personale degli uffici locali una aliquota di posti non superiore al quinto di quelli messi a concorso.

Testo vigente dal 8 settembre 1974 al 29 maggio 1976 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art59 · fonte su Normattiva