Art. 70
[1](art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)
[2]Agli ufficiali si applicano in materia di responsabilita' le norme vigenti per gli impiegati addetti agli uffici principali postali e telegrafici. Sono applicabili agli ufficiali le disposizioni stabilite per i direttori di ufficio locale contenute nell'articolo 69.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva