Art. 70

[1](art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656)

[2]Agli ufficiali si applicano in materia di responsabilita' le norme vigenti per gli impiegati addetti agli uffici principali postali e telegrafici. Sono applicabili agli ufficiali le disposizioni stabilite per i direttori di ufficio locale contenute nell'articolo 69.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art70 · fonte su Normattiva