Art. 73

[1](art. 41, quarto e quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760)

[2]Agli impiegati di ruolo degli uffici locali sono concessi gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito. Sono concessi, altresi', con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali gli aumenti anticipati di stipendio per la nascita di figli, per benemerenze militari e per gli altri casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art73 · fonte su Normattiva