Art. 76

[1](art. 67 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]Ai fattorini spetta il compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici telegrammi ed espressi recapitati oltre gli ottocento pezzi mensili. Si applicano le altre norme dell'art. 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, in quanto possibile.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art76 · fonte su Normattiva