Art. 136
[1](art. 68 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]((Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro)).
Testo vigente dal 8 settembre 1974, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva