Art. 84
[1](art. 55 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Nel caso in cui un ufficio locale venga temporaneamente chiuso, il direttore, limitatamente al periodo in cui dura la chiusura, viene incaricato della dirigenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo, possibilmente nella stessa sede, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 82. Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga per oltre due anni, l'amministrazione procedera' alla chiusura definitiva dell'ufficio e trasferira' il direttore ad un ufficio locale disponibile del gruppo corrispondente alla sua qualifica, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 82.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva