Art. 28
[2]Sono parificati ai termini del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, agli orfani minorenni gli orfani e le orfane maggiorenni nubili o vedove, purche' sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, che siano inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti