Art. 63
[1]Art. 46 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
[2]Per gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari al 31 dicembre 1923, sevizio utile agli effetti del raggiungimento del diritto alla indennita' o alla pensione si valuta dalla data del primo decreto di nomina ad ufficiale giudiziario.
[3]Per la misura dell'assegno a carico della Cassa di previdenza, invece, si tiene conto solamente del periodo di servizio riconosciuto e riscattato, nonche' di quello con regolare iscrizione alla Cassa.
[4]Agli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, che cessino dal servizio all'eta' di 70 anni compiuti e con almeno 20 anni di servizio, od alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti articoli 27, 28 e 29 si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 36 e dei commi terzo e quarto dell'art. 39 del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti