Art. 41
[1]Art. 22 R. decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; articoli 5 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
[2]Il capitale formato coi versamenti volontari dell'ufficiale giudiziario e' liquidato al titolare all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato, ovvero agli eredi legittimi o testamentari.
[3]E' pero' data facolta' all'ufficiale giudiziario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno con vitalizio, l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato B del presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti