Art. 55
[1]Art. 17 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; articoli 37 e 44 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
[2]L'ufficiale giudiziario, a favore del quale sia stata gia' liquidata l'indennita' o la pensione, quando riprenda regolare servizio potra' godere della pensione stessa e verra' nuovamente iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente testo unico.
[3]E' data facolta' all'ufficiale giudiziario di ottenere che la nuova indennita' o la nuova pensione gli venga a suo tempo liquidata in ragione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennita' o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella per la liquidazione della indennita' o della pensione e rinunciando altresi' al godimento della pensione gia' liquidata, purche' la domanda di rifusione sia fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza entro due anni dalla data della riassunzione in servizio.
[4]Tale domanda sara' sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
[5]In nessun caso l'ufficiale giudiziario che goda di una pensione a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari potra' cumulare con essa la pensione di cui alla lett. c) dell'art. 26; gli sara', invece, corrisposta, in aggiunta, la eventuale differenza.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti