Art. 6

[1]Art. 4 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]Le attivita' della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari sono ripartite:

[3]1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa;

[4]2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

[5]3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art6 · fonte su Normattiva