Art. 60
[1]Art. 37 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
[2]La domanda dell'ufficiale giudiziario che entro il termine indicato nel precedente art. 59 si sia avvalso della facolta' di cui all'articolo stesso, sara' munita di autenticazione dal Primo Presidente della Corte di cassazione o di appello da cui l'ufficiale giudiziario dipende e trasmessa alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
[3]Tale domanda e' sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione quando sia corredata di tutti i documenti comprovanti il servizio da riscattare, nonche' della dichiarazione di accettazione da parte dell'ufficiale giudiziario del pagamento del premio di riscatto con le modalita' stabilite per il riscatto stesso dal seguente art. 61.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti