Art. 66
[1]Articoli 37 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 2 legge 5 gennaio 1931, n. 50.
[2]La pensione spettante ai sensi del presente testo unico agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1929, o alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti articoli 27, 28 e 29, viene ridotta del 10 per cento per le quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1924, secondo le norme della tabella, di cui all'allegato A del presente testo unico.
[3]Nessuna riduzione viene apportata nel caso di' liquidazione di indennita'.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti