Art. 57

[1]Art. 36 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 54 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

[2]Alle domande degli ufficiali giudiziari per il conseguimento di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari deve essere allegato uno stato di servizio nel quale sara' indicato se nel momento della cessazione dal servizio dell'ufficiale giudiziario, fossero ancora in corso trattenute per cessione dell'assegno fisso, e nel caso affermativo siano indicati i dati relativi.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art57 · fonte su Normattiva