Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 febbraio 1953 al 1 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →
[1]Obbligatorieta' del disco-contrassegno
[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11 (5° e 6° comma).
[3]Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi circolanti o stazionanti su strade, aree od acque pubbliche devono essere sempre muniti del disco-contrassegno applicato nel modo prescritto. E' fatta eccezione per i veicoli che non siano in istato di efficienza.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953 al 1 gennaio 2001 · versione 0 su Normattiva