Art. 13

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[1]Obbligatorieta' del disco-contrassegno

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 11 (5° e 6° comma).

[3]Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi circolanti o stazionanti su strade, aree od acque pubbliche devono essere sempre muniti del disco-contrassegno applicato nel modo prescritto. E' fatta eccezione per i veicoli che non siano in istato di efficienza.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953 al 1 gennaio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art13 · fonte su Normattiva