Art. 27

[1]Trasporti eccezionali di persone su autocarri

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 27. Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 11.

[3]Per scopi di istruzione, igiene, beneficenza e per altri motivi di pubblico interesse, per congressi, riunioni ed altre manifestazioni, per gite di societa' atletiche e sportive - specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione - l'autorita' politica, ove non ostino motivi di ordine pubblico, puo' autorizzare con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni il trasporto di persone su autocarri. Il rilascio del permesso e' subordinato al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa e al nulla osta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato dal richiedente.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art27 · fonte su Normattiva