Art. 29
[1]Condizioni per ottenere l'autorizzazione
[2]Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 7.
[3]Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:
- 1)il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;
- 2)l'itinerario che l'autocarro e' autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;
- 3)le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso puo' essere effettuato. Il Prefetto puo', per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione. Nelle province nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza e' devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva