Art. 34
[1]Corse fuori linea di autobus
[3]Le domande per ottenere il permesso al trasporto di viaggiatori fuori linea con autobus adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi o autorizzati, con o senza l'onere del servizio postale, debbono essere inoltrate al competente Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il permesso dell'Ispettorato non puo' essere di durata superiore a cinque giorni, ed e' soggetto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva