Art. 9

[1]Supplementi di tassa

[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 16. Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, art. 1 (2° comma).

[3]Per le riscossioni dei supplementi di tassa si applicano le disposizioni della legge di registro, e sono rilasciate, speciali bollette sprovviste di disco-contrassegno.

Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art9 · fonte su Normattiva