Art. 31 — Adozioni e affidamenti
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Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Testo vigente dal 26 aprile 2001 al 1 gennaio 2008 · versione 0 su Normattiva