Art. 31 — Adozioni e affidamenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2008 al 25 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore
Testo vigente dal 1 gennaio 2008 al 25 giugno 2015 · versione 12 su Normattiva