Art. 36Adozioni e affidamenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 2001 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →

Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Testo vigente dal 26 aprile 2001 al 1 gennaio 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art36 · fonte su Normattiva