Art. 46(Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582. 2. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni

Testo vigente dal 13 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art46 · fonte su Normattiva