Art. 52 — Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
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Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
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