Art. 11

[1]degli adempimenti e dei versamenti (articolo 37, comma 11-bis, ((primo periodo,)) decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

[2]1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 3 e 10, comma 4, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art11 · fonte su Normattiva