Art. 112
[1]dei pagamenti (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. L'agente della riscossione non purifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. 2. Tuttavia, se il contribuente e' debitore di rate scadute, il pagamento non pu essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, compresi gli interessi di mora e le spese esecutive maturati sulle somme iscritte a ruolo. 3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, iniziando dalla piremota, al debito d'imposta, alla sanzione e poi al debito per interessi di mora e non pu essere fatta alle spese esecutive maturate sulle somme iscritte a ruolo, se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora. 4. Per i debiti d'imposta gia' scaduti l'imputazione e' fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta meno garantite e fra imposte o quote d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella pi remota. 5. Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.
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