Art. 20
[1]di applicazione (articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
[2]1. Ai fini del presente capo per entrate si intendono:
- a)le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
- b)i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- c)le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
- d)le entrate patrimoniali;
- e)le entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento a un ufficio finanziario;
- f)le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
- g)le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie e amministrative;
- h)le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella ((allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123));
- i)i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
- l)tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva