Art. 20

[1]di applicazione (articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

[2]1. Ai fini del presente capo per entrate si intendono:

  • a)le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
  • b)i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
  • c)le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
  • d)le entrate patrimoniali;
  • e)le entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento a un ufficio finanziario;
  • f)le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
  • g)le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie e amministrative;
  • h)le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella ((allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123));
  • i)i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
  • l)tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art20 · fonte su Normattiva