Art. 164
[1]anticipato (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione pu autorizzare l'agente della riscossione a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 163.
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