Art. 172

[1]di cose del debitore in possesso di terzi (articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Salvo quanto previsto dal comma 2, se il terzo, presso il quale l'agente della riscossione ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi all'agente della riscossione, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo. 2. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 puessere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalita' previste dall'articolo 170; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.

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